DICHIARAZIONI DI RIMBORSO GASOLIO COMMERCIALE: OGGI LA SCADENZA  

Gli incentivi si riferiscono al carburante consumato nel terzo trimestre 2023. L’importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Le dichiarazioni potranno essere compilate attraverso l’apposito software delle Dogane.

 Al via i rimborsi dei quantitativi di gasolio commerciale consumati nel settore del trasporto nel terzo trimestre 2023. Le dichiarazioni di rimborso, necessarie alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter D.Lgs. 504/95, possono essere presentate dallo scorso 1° ottobre e sino al 31 ottobre incluso.

L’Agenzia delle Dogane con una nuova Informativa, emanata lo scorso 28 settembre, ha chiarito l’importo spettante nonché i tempi e le modalità di trasmissione della dichiarazione.

In particolare, l’importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

 Le dichiarazioni relative al terzo trimestre 2023 dovranno essere compilate e stampate attraverso l’apposito software disponibile sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione terzo trimestre 2023).

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese unionaliobbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese unionali non obbligatealla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Con riguardo alla compilazione, l’Informativa spiga nel dettaglio come devono essere compilati il Quadro A-1, il Quadro A-2 e il Quadro B della dichiarazione.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro. Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia alla Nota ADM 14 maggio 2015 n. 57015/RU.

L’Informativa ricorda, tra il resto, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025.

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