DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE PRINCIPALI MODIFICHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, la legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2022. In questo articolo, una selezione ponderata delle principali novità. 

NUOVO CALENDARIO FISCALE 

Modifiche al calendario fiscale IVA (art.3 co. 1-3) 

MODIFICA 

 

 

 

  • Presentazione elenchi INSTRASTAT il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento 
  • Differimento del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre al 30 settembre di ciascun anno. 

 

ESTEROMETRO PER OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA  

Novità in tema di esterometro per operazioni  

Fuori campo IVA (art.12) 

MODIFICA 

 

 

 

  • Sono escluse dall’obbligo comunicativo, sia le operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio, sia quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.  

  

Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro  

(art.13) 

MODIFICA 

 

 

 

  • In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. 
  • Le sanzioni sono riducibili a 1 euro, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge, ovvero, entro tale termine sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.  

 

 

REGISTRI CONTABILI 

Conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili 

MODIFICA 

 

 

 

  • Abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici 
  • La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’ Amministrazione digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.  
  • È sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.