La Legge 160/2019 art. 1 commi 772 e 773 stabilisce che a partire dal periodo d’imposta 2022 è consentita l’integrale deducibilità dell’ Imu dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativa agli immobili strumentali.
L’agevolazione riguarda coloro che adottano l’esercizio “solare”.
Per i contribuenti che non adottano tale tipologia, la deducibilità integrale decorre dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Tutte queste regole valgono anche per l’Imu della Provincia autonoma di Bolzano e l’Imis della Provincia autonoma di Trento.
Periodi precedenti
Periodo d’imposta 2013:
l’Imu versata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 30%.
Periodo d’imposta successivi fino al 21/12/2018: l’Imu versata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20%.
Periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018 (2019 per i “solari”): l’Imu versata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 50%.
Periodo d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 (2020 e 2021 per i “solari”): l’Imu versata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 60%.
La strumentalità
Per quanto riguarda il requisito della strumentalità degli immobili, è opportuna una distinzione:
Per le imprese rileva il riferimento all’art. 43, comma 2, del Tuir (immobili strumentali per destinazione, per natura e concessi in uso ai dipendenti).
Per gli imprenditori individuali, si fa riferimento all’articolo 65 del Tuir, a condizione (almeno per gli immobili acquisiti dal 1992) che siano indicati nell’inventario (o, per le imprese minori, nel registro dei beni ammortizzabili).
Nel periodo precedente, infatti, gli immobili strumentali per destinazione erano tali “di fatto” e hanno mantenuto tale caratteristica (Cassazione 22587/2006 e 772/2011).
Con riferimento ai professionisti, invece, si considerano strumentali gli immobili «utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione» da parte del possessore (articolo 43 del Tuir).
Presupposto: il pagamento
Il pagamento dell’imposta patrimoniale da parte del contribuente è presupposto fondamentale per operare la deduzione del tributo dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, questa deduzione “per cassa” va coordinata con quanto disposto dall’articolo 99, comma 1, del Tuir.
Per i professionisti, in assenza di specifica disposizione, viene applicato il principio generale di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir.
Compilazione modello
Conseguenza prevista è che un’impresa, qualora abbia contabilizzato, tra gli oneri diversi di gestione dell’esercizio 2022, l’Imu di competenza relativa a fabbricati industriali, versandola nel medesimo anno e versando tardivamente nell’anno 2022 l’Imu 2021, in sede di compilazione del modello Redditi 2023, dovrà indicare:
nel rigo RF55, cod. 38, tra le variazioni in diminuzione, l’importo complessivo dato dalla somma tra il 100% dell’Imu 2022 e il 60% dell’Imu 2021 versata nel 2022.
Quest’ultima, indeducibile nel 2021 in assenza del pagamento, diviene deducibile nel periodo d’imposta 2022 all’atto del versamento, ma con le regole vigenti nel 2021 (circolare 10/E/2014, paragrafo 8.2).