L’agevolazione, applicabile alle imprese di ogni dimensione e di tutti i settori, è una maggiorazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, pari al 110% delle spese sostenute nello svolgimento di attività finalizzate al mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Ultima data ammissibile per gli investimenti: 31/12/2023
L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.
In particolare, possono accedere alle agevolazioni:
- a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 TUIR;
b) i soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR;
c) i soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. c) TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; d) i soggetti di cui all’art. 5 c. 1 TUIR, ad eccezione delle società semplici;
e) i soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. d) TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese:
a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD 267/42, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono ammissibili le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica nonché quelle per la tutela legale dei diritti sui beni immateriali relativamente a:
- a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali – inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Nello specifico, le voci di spesa ammissibili sono:
- spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività ammissibili;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività ammissibili;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti ammissibili;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività ammissibili;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Il regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Non è necessario presentare domanda. I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il beneficio deve essere comunicato nella dichiarazione dei redditi. Le imprese predispongono idonea documentazione, relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento, producendo un documento, articolato in due sezioni, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi previsti dalla disciplina. L’impresa deve dare comunicazione, relativamente alla documentazione predisposta, all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione, anche al fine di non essere assoggettata, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97.
Studio Cirelli, in collaborazione con Consedin S.p.A.-Società Benefit, offre la competenza del proprio team di esperti per assistenza tecnica e procedurale agli utenti interessati.
Per scoprire come, contattaci allo 06.900.35.87 oppure invia una e-mail a info@studiofcirelli.it