Crediti edilizia remissione in bonus

Si ha tempo fino a giovedì 30 novembre per inviare le comunicazioni di cessione del credito a terzi o di sconto in fattura, con la remissione in bonis, dei bonus edili (non solo superbonus) generati da spese sostenute nel 2022.

La scadenza ordinaria dell’invio era fissata allo scorso 31 marzo.

I cessionari o i fornitori potranno compensare la prima rata del credito acquisito solo dal 10 dicembre del 2023 al 31 dicembre del 2023, prestando attenzione a non compensare in questo periodo debiti non effettivamente dovuti, al solo fine di massimizzare l’utilizzo del credito edile, per crearne uno nuovo, da utilizzare in compensazione nell’anno successivo, con un codice tributo diverso o a rimborso.

Dovrebbe essere applicabile anche ai bonus edili, infatti, la risposta 460/2023 relativa al credito d’imposta per il settore turistico-ricettivo dell’articolo 1, del Dl 152/2021. In caso di crediti fiscali compensabili in scadenza, non è possibile compensarli con il versamento di debiti tributari «non effettivamente dovuti» nel corso del 2023, al fine di «chiedere successivamente il rimborso» degli stessi. In pratica, secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite modello F24 il credito agevolato in scadenza con un «debito Iva artatamente indicato nel modello di pagamento» F24, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato correttamente, al solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito Iva da chiedere a rimborso, eludendo, con l’«invenzione» di un debito Iva non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta, mutandone «arbitrariamente» la natura da agevolazione ad eccedenza Iva.

Secondo la circolare n. 33/E/2022, per avvalersi della remissione in bonus, il contribuente deve aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. Quindi, per lo sconto in fattura, quest’ultimo deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nel 2022, mentre per la cessione del credito a un terzo l’accordo con quest’ultimo deve essere non successivo al 31 marzo 2023 (senza dover dimostrare questa circostanza con data certa).

Solo per le spese sostenute nel 2022 (e le rate residue 2020 e 2021) e solo per le cessioni di crediti verso banche o assicurazioni (non Poste), la comunicazione può essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la «remissione in bonis» entro fine novembre, anche senza un accordo firmato entro questa data.

Qualora non si riuscisse ad inviare la comunicazione delle opzioni entro il 30 novembre, resta la possibilità̀ di detrarre i bonus fiscali generati dalle spese sostenute nel 2022 in dichiarazione, partendo dalla prima rata nel modello Redditi 2023 relativo al 2022, o di cedere entro il 18 marzo 2024 le quote annuali residue (successive alla prima rata), utilizzabili in compensazione dal cessionario dal 2024 in avanti. Solo per il superbonus generato nel 2022, c’è la possibilità di ripartirlo in detrazione in dieci anni dal 2023, senza indicarlo nella dichiarazione per il 2022.

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