Riforma dello Sport – (Legge 8 agosto 2019 n. 85, pubblicata in G.U. n.191 del 16.08.2019)

Il primo luglio 2023 entra in vigore la Riforma del Lavoro Sportivo che prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Il percorso di riforma, rinviato più volte, ha avuto inizio nel 2019 con Legge delega numero 86/2019 cui sono seguiti cinque decreti attuativi. Ad oggi si è ancora in attesa di un ulteriore decreto correttivo, come anticipato in conferenza stampa l’8 giugno 2023 dal Ministro per lo Sport e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Novità fondamentale della Riforma è l’introduzione di una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo da cui l’eliminazione della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

La riforma coinvolge in massima parte lo sport dilettantistico con 350 discipline e solo in modo residuale il settore del professionismo.

Essa prevede novità fiscali e introduce una serie di tutele di tipo previdenziale ed assicurativo, tuttavia il quadro normativo sul lavoro sportivo non risulta del tutto completo.

Di seguito le novità fondamentali:

  1. Iscrizione obbligatoria al RAS (Registro Attività Sportive dilettantistiche);
  2. Abrogazione dell’attuale regime dei compensi sportivi quali “redditi diversi”; Ne consegue che dal 1° luglio tutti colo che percepiranno un compenso saranno considerati “lavoratori” (D.Lgs. 36/2021 – Titolo V);
  3. Erogazione dei compensi entro il 30.06.2023 – (principio di cassa) per poter beneficiare dell’attuale disciplina (art.67 TUIR).
  4. Revisione della contrattualistica generale relativa ai rapporti di collaborazione.
  5. Adeguamento statutario entro il 31.12.2023 (seguirà circolare dettagliata)

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

 – D.Lgs 36/2021 ART. 25 – 42

Chi è il lavoratore sportivo secondo la Riforma?

La riforma parte dal principio base: è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, D Lgs 28 febbraio 2021 numero 36, si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo – gestionali


Fig. 2

ART.29 – I volontari

–          Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti

–          Possono operare anche nell’attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti

–          Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo

–          Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato

–          Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentante sostenute per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;

–          (in fase di convalida con il correttivo 2) viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese anche in assenza di documentazione, fino ad un massimo di 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo dell’ASD – Attenzione è necessario che il volontario faccia autocertificazione delle spese sostenute (seppur non documentante) – non puo’ essere un compenso occulto

ART. 25 – Il Lavoro sportivo
La riforma prevede sette precise figure:

–          Atleta

–          Allenatore

–          Istruttore

–          Direttore Tecnico

–          Direttore Sportivo

–          Preparatore atletico

–          Direttore di Gara

I due interventi correttivi hanno fornite ulteriori precisazioni rispetto alle 7 figure di cui sopra:

  • Possono essere considerati lavoratori sportivi:
  • I tesserati che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici degli enti affiliati come necessarie allo svolgimento di attività sportiva
  • NON possono essere considerati lavoratori sportivi:

i collaboratori identificati come co.co.co. Amministrativo gestionali

i collaboratori che forniscono prestazioni in relazione alle quali sono iscritte in albi o ordini professionali

(es. maestro di sci iscritto all’albo)

Riassumendo NON sono lavoratori sportivi:

–          Segretaria

–          Receptionist

–          Addetti all’impianto

–          Addetti alle pulizie

–          Accompagnatori (da non confondere con i dirigenti che accompagnano gli atleti)

–          Gli iscritti ad albi professionali

–          I volontari

La riforma prevede l’obbligo per i lavoratori sportivi che sono anche dipendenti della pubblica amministrazione di provvedere alla richiesta di autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta, è previsto il silenzio-assenso

In assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari. Per i volontari è sufficiente una comunicazione all’ente.

Nello specifico i rapporti di lavoro sportivo possono essere di tipo:

  1. Lavoro subordinato
  2. Collaborazione Coordinata e Continuativa
  3. Lavoro Autonomo (professionale – sportivo – occasionale)

Lavoro subordinato
Il lavoro autonomo è inteso come trattamento di un dipendente, ma più leggero, nel dettaglio:

–          NON è a tempo indeterminato

–          Può essere a termine (max 5 anni)

–          È ammessa la successione di contratti a tempo determinato

Collaborazione Coordinata E Continuativa (Co.Co.Co)
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

La durata delle prestazioni non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Attenzione! CO.CO.CO. Amministrativo-Gestionali – Art. 37 D.LGS. 36

Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo

Gli adempimenti restano quelli ordinari; comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi

Lavoro Autonomo

Per redditi di lavoro autonomo si intende quello che deriva dall’esercizio di arti e professioni

Fatta questa premessa, proseguiamo con l’analisi dei costi e trattamento:

–          tributario

–          previdenziale

Trattamento tributario
Tutte le categorie prevedono l’esenzione fiscale per i primi 15.000 euro

È importante evidenziare che tale esenzione è prevista anche nel caso di lavoro subordinato.

Per il 2023, anno di transizione, come vengono considerati i compensi?

Supponiamo lo sportivo ha percepito nei primi 6 mesi dei compensi disciplinati con la vecchia normativa art.67 Tuir, quest’ultimi concorrono alla franchigia dei 15.000€

Es. compensi percepiti dal 01.01.2023 al 30.06.2023      euro 10.000

In questo caso dal 1° luglio lo sportivo avrà ulteriori 5.000 euro in franchigia (15.000-10.000)

Trattamento previdenziale
La gestione previdenziale di riferimento è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:

–          Dipendenti                                                                      Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti)

–          Co.co.co., P.Iva ed occasionali                               Gestione separata INPS (solo dilettantismo)

–          Soggetti iscritti alla gestione EX ENPALS              si hanno a disposizione 6 mesi di tempo per optare

Solo per i co.co.co. e partita iva, anche ai fini INPS, ci saranno delle esenzioni, in particolare:

  • Fino a 5.000 euro      esenzione da contributi INPS
  • Da 5.001 a 15.000 euro si verseranno (solo) i contributi INPS (Legge 335/95)
  • Superati i 15.000 euro si pagheranno sia i contributi INPS che IRPEF con le aliquote ordinarie e relative addizionali

Il percipiente deve autocertificare i compensi percepiti (ai fini del superamento delle soglie di esenzione)

Per i primi 5 anni Co.co.co. E Partita Iva beneficiano della riduzione dei contributi previdenziali al 50%

Assicurazione infortuni – INAIL (situazione attuale – in attesa di nuovo decreto)
Ai lavoratori sportivi subordinati o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL

Il premio assicurativo è ripartivo nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Non sono soggetti a contribuzione INAIL:

–          I lavoratori liberi professionisti in possesso di P.IVA

–          I lavoratori sportivi autonomi

–          I lavoratori autonomi occasionali

In riferimento al premio dovuto, sono ancora molte le incertezze, è probabile che venga reinserita l’esenzione per i compensi inferiori a 5.000 euro (per i compensi ricevuti a partire dal 01.07.2023).

L’attuale correttivo prevede la differenziazione delle aliquote per rischiosità.

Sottolineiamo, che per i lavoratori sportivi valgono le norme generali in materia di NASPI.

Gli attuali percettori NASPI, contrariamente a quanto previsto finora, con il contratto di lavoratore sportivo o co.co.co andranno a sospendere l’indennità di disoccupazione, in quanto identificata come attività lavorativa.

Vediamo, infine, gli adempimenti previsti dalla riforma:

La norma prevede delle semplificazioni (art.28 D.Lgs 36/2021) esclusivamente nei confronti dei rapporti CO.CO.CO. SPORTIVI

non sono, pertanto, previste semplificazioni per i rapporti di lavoro subordinato e per i CO.CO.CO. Amministrativo/gestionali

per quest’ultimi le comunicazioni da fare sono alla stregua dei rapporti di lavoro subordinati ordinari.

Per le CO.CO.CO. Sportive:

  • la comunicazione preventiva ai centri per l’impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS (Registro Associazioni Sportive)
  • se il compenso annuo non supera i 5.000 euro non occorre operare la comunicazione preventiva
  • l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS
  • se il compenso annuale non supera l’importo di 15.000 euro non vi è obbligo del relativo prospetto paga
  • le comunicazioni INPS e INAIL vengono operate direttamente dal RAS

Attualmente non vi è ancora il decreto attuativo in merito alle comunicazioni da fare, ma si precisa che a regime le comunicazioni preventive dovranno pervenire entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro

Es. instauro il rapporto il 01.10.2023 dovrò comunicare al centro dell’impiego l’inizio del rapporto entro il 30.11.2023

Ulteriore semplificazione, l’iscrizione sul libro unico del lavoro dovrà avvenire entro la fine di ciascun anno di riferimento.

Per il periodo 01.07.23 – 30.09.23 tutti gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le CO.CO.CO SPORTIVE (non amministrativo gestionali) potranno essere effettuate entro il 31/10/2023 senza sanzioni e interessi.

 

Ove l’associazione operi con Minori, è prevista la nomina del responsabile della protezione dei minori e comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Tutti i lavoratori sportivi e volontari, che operano con minori sono, inoltre, tenuti a richiedere al casellario giudiziario il certificato di assenza dei reati in materia di pedopornografia (D.L. 4 marzo 2014 n. 39), con validità 6 mesi, che dovrà essere conservato dall’associazione e richiesto a scadenza.

Schematizzando gli adempimenti da fare a partire dal 01.07.2023 rapportando Lavoro autonomo e Co.Co.Co Sportive


Fig. 2

Ribadiamo che la riforma, nonostante l’imminente entrata in vigore, è in fase di assestamento.

Con la speranza di aver fornito un quadro esaustivo, vi invitiamo a porci eventuali dubbi ai quali saremo lieti di rispondere.