La nuova versione passa in rassegna le varie agevolazioni relative alle spese in materia di salute, specificando per ciascuna i documenti che è necessario esibire all’intermediario che invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia (Guida AE 1° ottobre 2023).
Nuovo restyling per la Guida 1° ottobre 2023 “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Il breve manuale illustra le diverse tipologie di spese sanitarie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche). Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Nella Guida, a una parte generale, in cui sono messe in evidenza le regole principali, come comportarsi con le spese sostenute all’estero e il meccanismo di ripartizione della detrazione in più anni, segue uno specifico capitolo dedicato alle spese sanitarie detraibili. Come noto, infatti, nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro. Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono, invece, ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).
In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. Al riguardo, un capitolo della Guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità. Si ricorda che, ai fini della deduzione, si considerano disabili le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992 e le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.