Contratti di appalto: come applicare il bollo nella registrazione

Con la risposta del 9 ottobre 2023 n. 446, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell’imposta di bollo nella registrazione dei contratti di appalto, considerato che il Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche al bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

 L’istante osserva che, tra le novità apportate dal Codice dei contratti pubblici, sono state sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 in materia di contratti disciplinati dal codice.

A tal proposito, l’istante chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto, debba essere applicata o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dal nuovo Codice dei contratti.

In sede di integrazione documentale, l’istante ha precisato che l’istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa  ad  avere  una linea  di  condotta in  vista  di  futuri contratti che potrebbero essere  registrati, in modo da adempiere in maniera  esatta alla prescrizione normativa.

Con la risposta del 9 ottobre 2023 n. 446, l’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3­bis D.Lgs. 463/97, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale. Pertanto,  si  ritiene  che  in  relazione  alla  fase  di  registrazione  non  sia dovuta  ulteriore  imposta  di  bollo  rispetto  a  quella  da  assolvere  al  momento  della stipula  del  contratto  secondo  le  modalità  indicate  dall’Allegato  I.4  al  Codice  dei Contratti, richiamato dall’art. 18 c. 10 D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, come detto, le nuove disposizioni, dunque,  si  applicano  in  relazione ai  futuri  contratti  che  potrebbero  essere  registrati,  purché  relativi,  in  ogni  caso,  a procedimenti avviati a partire da tale data.